Riforma del Terzo Settore. Approvato il decreto correttivo sull’Impresa sociale

Posticipare il termine per adottare i correttivi al Codice del Terzo settore

Correttivi al Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017) spostati in avanti di altri sei mesi. Per prorogare ad inizio febbraio 2019 la scadenza per l’adozione dei correttivi attualmente fissata al 2 agosto prossimo, ossia a 12 mesi dall’entrata in vigore del Codice stesso.

È quello che intende fare il Senato con una nuova proposta (atto 604), che assume la forma di un Ddl super leggero, di soli due articoli, che viaggiando su una corsia ultraveloce definirebbe la proroga della riforma del Terzo settore.

Il Ddl punta ad avere un iter molto accelerato e, quindi, già ieri, è stato esaminato in sede referente dalla Commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama, mentre da oggi si possono iniziare a presentare gli emendamenti.

L’auspicio dei promotori del disegno di legge è quello che il testo definitivo arrivi a Montecitorio il prima possibile. Si vuole, infatti, fare tutto il necessario per completare la riforma del Terzo settore. Il tentativo è quello di cercare di ottenere qualche mese in più per definire i tasselli mancanti, al contempo, però, ascoltando e accogliendo le sollecitazioni che stanno arrivando proprio dalle rappresentanze del mondo del Terzo settore.

L’approvazione del nuovo disegno di legge non preclude, comunque, l’espressione dei pareri sullo schema di decreto correttivo già all’esame delle Commissioni parlamentari, in modo tale che l’iter venga concluso quanto prima.

Il Forum del Terzo settore, tramite la presidente Claudia Fiaschi, sottolinea l’importanza di uno slittamento del termine rispetto alla data fissata del 2 agosto 2018, proprio per avere più tempo per adeguare gli statuti. Da qui, quindi, “l’importanza di un primo correttivo che intervenga sulle principali criticità applicative riscontrate dagli enti nel corso degli ultimi mesi”.

Codice Terzo settore, primo decreto correttivo all’esame parlamentare

I tempi per la buona riuscita del nuovo Ddl sono molto stretti, in quanto il precedente Governo Gentiloni aveva già consegnato al Parlamento un primo decreto correttivo, che sta completando il suo iter parlamentare e sul quale la Commissione XII è chiamata ad esprimere il prescritto parere entro il 21 luglio 2018.

Infatti è, attualmente, all’esame delle Commissioni competenti di Camera e Senato, lo Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore, che è stato adottato in attuazione della legge n. 106 del 2016, con la quale il Governo è stato delegato a realizzare una riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e del servizio civile universale.

L’intera Riforma è stata attuata con l’emanazione di cinque decreti attuativi, tra cui il Dlgs n. 112 del 3 luglio 2017 sulla revisione della disciplina in materia di impresa sociale.

Impresa sociale, sì del Cdm al decreto correttivo del Dlgs 112/2017

Dopo che le Commissioni speciali di Camera e Senato hanno espresso parere favorevole sullo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del DLgs. 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, è arrivata l’approvazione anche da parte del Consiglio dei ministri.

Il 17 luglio 2018, infatti il CdM ha approvato lo schema di decreto legislativo correttivo del Dlgs 112/2017 che ha riformato la disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi della legge 106/2016.

Nello specifico, gli interventi correttivi hanno interessato:

  • l’utilizzazione dei lavoratori molto svantaggiati e dei volontari;
  • l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali;
  • le misure fiscali e di sostegno economico.

Inoltre, tra gli interventi attuati anche quello sulle società cooperative sociali.

È ribadito che, nell’ambito delle imprese sociali, l’assenza di scopo di lucro permane anche in presenza di assegnazione dei ristorni da parte della cooperativa, a condizione che l’atto costitutivo e/o lo statuto indichi i criteri di ripartizione degli stessi.

Infatti, è chiaramente precisato che il “ristorno”, che rappresenta la vera essenza dell’ente mutualistico, non deve essere considerato come una distribuzione di utili, “a condizione che lo statuto o l’atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione” degli stessi, proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici realizzati e sempre che, al termine del periodo d’imposta considerato, si registri un avanzo di utili.

Nel comunicato stampa n. 10/2018 del CdM, infine, si legge che si amplia da 12 a 18 mesi il termine entro il quale le imprese sociali già costituite devono adeguarsi alla nuova disciplina.

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